Il 29 aprile scorso la Corte di Giustizia Europea ha emanato una sentenza dal palese contenuto discriminatorio.
NPS Italia in qualità di associazione di persone che vivono con HIV non può sottacere il proprio giudizio in merito a quanto trapela da questa sentenza.
La vicenda che ha dato l’avvio all’iter giudiziale che ha condotto all’emanazione di questa sentenza riguarda un privato cittadino francese che si è visto negare la possibilità di donare il sangue sulla base delle risposte a domande sul proprio orientamento omosessuale e sulla base di dati epidemiologici francesi risalenti al 2008.
Senza mezzi termini questa sentenza è un atto discriminatorio dal punto di vista dello spostamento dell’attenzione dai comportamenti agli orientamenti sessuali, circostanza che ci fa compiere un balzo all’indietro di anni allorquando si faceva riferimento alle c.d. “categorie a rischio” (cfr. punto 40 della sentenza), evidenziando al contempo una violazione del libero orientamento sessuale sancito nella Carta dei diritti fondamentali dalla stessa EU.
Questa sentenza si fonda sul presupposto, tutto da dimostrare, che gli epidemiologi europei hanno dichiarato la relazione omosessuale più a rischio rispetto alla eterosessuale sulla base dei dati di infezione che, obiettivamente, sono in crescita. Ma volendo fare un esempio, se si dimostrasse che la poligamia diffusa in alcuni paesi fosse più a rischio della monogamia cosa farebbe l’Europa? Emetterebbe una sentenza sull’esclusione dei poligami dalle donazioni di sangue? Senza considerare che anche nella poligamia si possono portare avanti comportamenti non a rischio con l’uso del preservativo!
Al punto 62 della sentenza si parla giustamente di “periodo finestra” come del periodo che aumenta il rischio di non rilevabilità al momento del test. Non vediamo alcuna ragione per la quale questa giusta osservazione vada associata all’orientamento sessuale omosessuale e non al comportamento. E’ evidente che il problema del periodo finestra è connesso ai possibili comportamenti a rischio di qualsiasi persona sessualmente attiva che non usa precauzioni, questo tuttavia non lo leggiamo da nessuna parte.
In Italia il dato di incidenza dell’infezione Hiv negli Msm è salito al 39,4% (dati Coa 2013) e quello eterosessuale è al 44,5%. Quindi parliamo di un dato, quello italiano, che si differenzia rispetto a quello francese. E non possiamo certo andare a quantificare il dato rispetto alla popolazione dichiaratasi omosessuale in Italia, poiché sappiamo bene che sarebbe un “censimento della popolazione con comportamenti omosessuali” impossibile e anch’esso in sé discriminatorio.
Quello che non dice questa sentenza è quindi che tutta la popolazione sessualmente attiva che non usa il preservativo nei rapporti occasionali e/o con partner sconosciuti è potenzialmente costituita da persone che mettono a rischio il ricevente nella donazione di sangue.
Infine, e non da ultimo, l’Italia si differenzia dalla Francia, non dimentichiamolo, anche sotto il profilo normativo, grazie al decreto del 2001 dell’ex ministro della salute Umberto Veronesi, che dopo dieci anni cancellò il divieto di donazione di sangue da parte degli omosessuali. L’Italia è dunque ben distante dal quadro descritto nella sentenza. Va poi sottolineato che le associazioni come la nostra lavorano con impegno per monitorare quanto succede nel corso degli interventi di counselling condotti nei centri trasfuzionali, al fine di mantenere sempre un quadro chiaro della realtà del paese.
Quello che può dedursi, dal tenore e dai contenuti della sentenza, è che la Corte teme le conseguenze di una diffusa assenza di controlli effettivi sulle sacche di sangue. Cosa sta facendo davvero l’Europa per contrastare l’epidemia da Hiv? Gli epidemiologi di tutta Europa dovrebbero pronunciarsi su questo tema.
Arrivare al punto che un giudice debba verificare se esistano o meno tecniche efficaci di ricerca del virus HIV, ai nostri occhi, significa che la scienza ha fallito, o che vi è quanto meno una diffusa sfiducia generale nell’operato degli organi tecnici di controllo.
Un giudice dovrebbe occuparsi di diritti e corretta applicazione delle norme, astenendosi dal compiere estemporanee valutazioni di carattere tecnico scientifico.
Margherita Errico
Presidente NPS Italia onlus
Scarica la Sentenza Corte di Giustizia UE.